La Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi.” al comma 1 dell’art. 10 prevede espressamente che: ” […]Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia […]”. “Il divieto non si applica alle operazioni di controllo faunistico previste dalla Legge 157/92 all’art. 19 in cui viene espressamente sancito che le attività di controllo faunistico non costituiscono attività di caccia.”.
L’ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024 prevede, per la sola specie cinghiale una deroga a tale divieto; l’articolo 8 della citata Ordinanza recita: “[…] Le misure previste dal Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 (all 6) si applicano a tutto il territorio nazionale, anche nelle aree protette ad ogni livello e in deroga all’articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini dell’eradicazione della PSA, fino alla sua completa eradicazione.[…]”.
Sulla base delle disposizioni normative sopracitate e in vista dell’approssimarsi dell’apertura generale dell’attività venatoria alla specie cinghiale, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura della Regione Piemonte ritiene che si possa esercitare la caccia nei territori interessati dal passaggio degli incendi boschivi alla sola specie cinghiale su tutto il territorio regionale indenne da PSA.