Alle ore 20,57 ci è pervenuto, via email, a firma del dott. P. Cumino, responsabile del settore Caccia della Regione Piemonte, il seguente comunicato:
Il DPCM 3.11.2020, avente a oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, ha determinato, come noto, tre livelli di misure restrittive per le attività socio-economiche del Paese, progressivamente più intensi a seconda della classificazione del rischio epidemiologico da COVID-19. Sulla base del decreto del Ministro della Salute, 4 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato disposto che le misure previste dall’art. 3 del DPCM 3.11.2020 vengano applicate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria.
Tra tali misure si segnalano, in particolare, le limitazioni:
• agli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, disposte dalla lettera a) del comma 4: “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (le Regioni con scenario di tipo 4, ndr), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.”;
• allo svolgimento in forma individuale di attività motoria e sportiva: in base alla lett. e) del medesimo comma 4, è infatti consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Ai fini di una corretta interpretazione delle richiamate disposizioni, la Regione Piemonte ha interpellato la prefettura di Torino che ha fornito prime indicazioni che si sostanziano nella non possibilità dell’esercizio venatorio. E’ però intenzione della Regione Piemonte richiedere ulteriori opportuni chiarimenti alle autorità governative competenti, onde verificare se l’applicazione delle più stringenti misure di contenimento di cui all’art. 3 del DPCM consenta lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie, con ciò intendendosi sia l’attività venatoria propriamente detta in qualunque sua forma, che tutte le attività ad essa complementari o collegate, come le immissioni di fauna selvatica proveniente da allevamento, le catture e immissioni di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, i censimenti e affini, come disciplinate dalla normativa di settore.
Si precisa che in attesa di un positivo riscontro da parte delle competenti autorità statali, anche in attuazione del generale principio di precauzione, lo svolgimento dell’attività venatoria deve ritenersi non consentito.