La Giunta regionale, con provvedimento n. 130-9037 del 16.05.2019, ha deliberato le indicazioni operative per il conseguimento dell’attestato di partecipazione alla prova di tiro, previsto dall’art. 12, comma 6) della LR 5/2018.
Indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, prevista dall’articolo 12 comma 6) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).
Articolo 1 (Scopo)
1. la prova periodica della precisione di tiro per cacciatori mira ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali.
Articolo 2 (Competenza e attestazione)
1. L’attestato di partecipazione a prova di tiro è rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati a seguito dell’autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 “(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)”.
Articolo 3 (Funzione)
1. La prova di tiro di cui all’articolo 12 comma 6 della l.r. 19 giugno 2018, n. 5 è predisposta per certificare una sessione di prova di tiro con l’arma utilizzata per l’attività venatoria; a tal fine l’attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell’arma utilizzata nella prova.
Articolo 4 (Svolgimento della prova)
1. Per la caccia di selezione al cinghiale la prova di tiro consiste in 5 tiri senza appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 25 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all’interno di detto bersaglio.
2. Per la caccia di selezione agli ungulati la prova di tiro consiste in 5 tiri in appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all’interno di detto bersaglio.
Articolo 5 (Periodo di validità)
1. L’attestato di partecipazione alla prova di tiro ha validità di trenta mesi dalla data del conseguimento.
Articolo 6 (Norma transitoria)
1. Gli attestati comprovanti il superamento della prova di tiro, rilasciati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 comma 6 della l.r. 5/2018 prima dell’approvazione delle presenti indicazioni operative, conservano validità ed efficacia.
Potete effettuare questa prova, ad esempio, con la vostra carabina, presso i poligoni “La Balmassa” (a Rucas), “Le Chamois” (a Coazze) o “Montebracco” (a Barge). Presentatevi al ritiro del tesserino con una copia del certificato già pronta da lasciare all’ufficio del CA.