La Regione Piemonte, con legge n. 15 del 9 luglio 2020, ha modificato la legge piemontese sulla caccia.
Sono stati rivisti ben 13 articoli della legge n. 5 del 2018.
Le novità di maggiore interesse sono:
– tornano cacciabili (o meglio non più escluse dal prelievo) sette specie: fischione, canapiglia,codone, marzaiola, folaga, allodola e pernice bianca
– è stato abrogato il limite di ammissibilità di due CA o ATC della Regione Piemonte. Ogni cacciatore piemontese dovrà fissare una residenza venatoria in un ambito, dove ritirerà il tesserino venatorio. La caccia alle specie della tipica fauna alpina sarà concessa solo nel CA di residenza venatoria
– il limite di ammissibilità per i cacciatori residenti all’estero e in altre regioni, fissato al 5% dei cacciatori ammissibili per i CA e al 10% per gli ATC, può essere aumentato dalla Giunta regionale, su richiesta dei comitati di gestione
– il periodo di validità delle prove di tiro, per l’ammissione alla caccia di selezione, viene aumentata da 30 a 60 mesi
– viene chiarita la posizione dei cacciatori temporanei, che non sono vincolati all’opzione di caccia prescelta (un cacciatore di pianura può essere ammesso come temporaneo in un CA e viceversa)
– durante l’esercizio venatorio non è più obbligatorio indossare “giubbotti o bretelle retroriflettenti” ma “bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità sia sul lato ventrale che dorsale”
– non è più vietata la caccia in tutte le domeniche di settembre, ma solamente più nelle prime due domeniche del mese
Per il testo completo degli articoli modificati si rimanda al testo pubblicato sul BUR (Capo III, artt. 16-28).