Come previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge Regionale 5/2018, possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L’attestato di prova ha validità di 30 mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro abilitati a seguito dell’autorizzazione prevista dalla Legge 110/75.
Come poi previsto dall’art. 28, comma 6, quest’obbligo entra in vigore a dal 15 ottobre 2018.
Si invita pertanto i soci che partecipano alla caccia di selezione a ritirare i loro tesserini entro tale scadenza, altrimenti dovranno presentarsi con la prevista prova di tiro.